Atti medici solo a chi li vuole, consapevolmente

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E’ inutile negarlo: spesso i medici vivono l’obbligo di richiesta del consenso informato come un intoppo burocratico al fluire della loro sacrosanta azione diagnostica o terapeutica; d’altronde, il paziente il più delle volte non è ritenuto in grado di comprendere davvero i rischi e i benefici dell’opzione proposta, a cui acconsente, quindi, in via formale e fideistica. Il valore principalmente annesso alla firma di un modulo di consenso informato è, tutt’al più, di tutela del sanitario contro eventuali ritorsioni legali del paziente o dei suoi parenti...
Occhio Clinico 2008; 4: 31-2
E’ inutile negarlo: spesso i medici vivono l’obbligo di richiesta del consenso informato come un intoppo burocratico al fluire della loro sacrosanta azione diagnostica o terapeutica; d’altronde, il paziente il più delle volte non è ritenuto in grado di comprendere davvero i rischi e i benefici dell’opzione proposta, a cui acconsente, quindi, in via formale e fideistica. Il valore principalmente annesso alla firma di un modulo di consenso informato è, tutt’al più, di tutela del sanitario contro eventuali ritorsioni legali del paziente o dei suoi parenti.<br /> Ma se si guarda alla storia della relazione medico paziente, si vedrà in essa la metafora dell’evoluzione umana del principio di libertà nel XX secolo:  nato sull’onda dell’impellenza di legiferare sulla sperimentazione umana, tragicamente abusata nei campi di sterminio, ma anche nelle università del Reich (vedi Occhio Clinico 2005; 3: 20), il Codice di Norimberga del 1946 si apre con una dichiarazione fondamentale: «il consenso volontario dell’essere umano è essenziale».<br /> Prende così corpo l’attuale consapevolezza che il consenso sia l’unico strumento che può dare legittimità all’atto medico, in antitesi al precedente modello paternalistico di assistenza e a completamento dell’ippocratica applicazione della scienza e della coscienza.<br /> Il breve, ma succoso, libro di Ennio Grassini e Rodolfo Pacifico si inoltra nelle varie applicazioni cliniche e negli aspetti giurispudenziali del consenso informato, partendo da casi che hanno determinato sentenze di Cassazione: tra essi, rilevante per il medico di medicina generale è il contenuto del capitolo dedicato alla prescrizione di un farmaco off label.<br /> Dopo il suggerimento di astenersi sempre, finché è possibile, dall’impiego di un principio attivo al di fuori delle indicazioni contenute in scheda tecnica, le informazioni che devono precedere il consenso alla cura devono vertere sulle sue caratteristiche, sulle sue alternative, sui suoi possibili effetti collaterali.<br /> L’esonero dalla richiesta del consenso informato riguarda solo i minori di anni 18 (sostituiti da chi esercita la patria potestà), i soggetti incapaci di intendere e di volere e le emergenze in pronto soccorso.

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