Non habebo societatem cum aliquo apothecario

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Lupano A
Un problema vecchio di secoli, mai efficacemente contrastato da leggi o divieti. Si tratta del conflitto di interessi tra chi produce e chi prescrive farmaci, visto dal legislatore come un rischio concreto fin dal Medioevo.
Dall’antichità fino al XIII secolo, infatti, la figura del medico coincideva con quella del farmacista. Nel 1200, però, le due carriere professionali vennero definitivamente separate. Questo portò alla nascita di numerose leggi, negli stati italiani e non solo, che avevano un unico scopo: impedire accordi economici tra le due professioni.
Dal regno di Sicilia di Federico II fino allo stato di Urbino di metà Settecento, le normative si susseguono con i loro divieti e le loro sanzioni, per arrivare, ai giorni nostri, a occuparsi di medici e industrie farmaceutiche.
La costante di questa lotta, lunga otto secoli, è l’impossibilità di arginare effettivamente il problema: inasprimento delle pene e addirittura minacce di punizioni corporali non hanno mai impedito a medici e speziali di raggirare la legge.
parole chiave: 
Conflitto d’interesse; Storia
Occhio Clinico 2007; 5: 28
<p class="firma"><b>Antonio Lupano</b><br />Medicina generale<br />Trofarello (To)</p><p class="sommario">Il conflitto di interessi in medicina non è una scoperta contemporanea: da quasi un millennio l’autorità pubblica ha ben presente i rischi che possono derivare dalla contiguità tra i medici e chi produce e vende medicinali. Nonostante tutte le leggi proposte non sembra a portata di mano, però, la soluzione definitiva.</p><p>Per tutta l’antichità, fino all’epoca romana, non vi è stata alcuna distinzione tra chi confezionava i farmaci e chi li prescriveva e tale situazione si protrae per tutto il Basso medioevo fino ai tempi della Scuola salernitana (da XI al XII secolo). Ma giunti al 1200, le due figure di medico e di farmacista vengono bruscamente divise e da quel momento tutta la legislazione successiva sembra avere un chiodo fisso: evitare ogni accordo economico tra le due professioni.<br />E’ sicuramente merito dell’imperatore Federico II l’aver legiferato in modo organico sulla materia: nelle sue Constitutiones Regni Siciliae, promulgate tra il 1230 e il 1240, stabilisce la necessità di autorizzazione da parte di un Collegio medico per l’esercizio della farmacia, le modalità di conservazione dei farmaci e le loro tariffe, limita il numero e la distribuzione delle farmacie sul territorio e ordina che il medico non contragga società con i farmacisti («societatem cum confectionariis»), né che tenga una bottega di farmaci di sua proprietà. Va detto che già gli Statuti della città di Arles, in Provenza, risalenti probabilmente al 1202, vietavano gli accordi economici tra le due parti:<br />«Et quod speciatores non faciant societatem cum medicis».<br />Dunque il conflitto d’interessi viene subito visto come un rischio molto concreto connesso con la divisione delle due carriere professionali, che non si attenuerà col passare del tempo ma, anzi, richiederà continui richiami, leggi, decreti, da parte dei governanti.<br />Un immediato riscontro lo troviamo a Venezia, città per lungo tempo all’avanguardia nell’organizzazione sanitaria, dove nel 1258 il Capitolare dei medici ai commi IV e V vietava sia la cointeressenza tra medici e speziali nei guadagni dalla vendita dei farmaci, sia la presenza di un medico che esercitasse nella farmacia stessa, procurando così un guadagno sicuro al farmacista: <br />«Non habebo societatem cum aliquo apotecario, scilicet quod habeam portionem lucri medicinarum que venduntur pro me in statione apotecarii [...] quod nullus apotecarius audeat dare salarium alicui medico pro quo utatur in statione sua et faciat vendere medicinas suas» (Non stringerò società con nessun farmacista così che davvero non abbia nessun guadagno dalle medicine che vengono vendute nella sua farmacia su mia prescrizione [...] né che nessun farmacista osi dare un salario a un medico del quale faccia uso nella sua farmacia e al quale faccia vendere le sue medicine).<br />L’esempio viene seguito da numerose altre città italiane. Gli statuti comunali di Trento, che risalgono alla prima metà del 1300, impongono:<br />«Quod aromatarii non possint habere societatem cum medicis in arte speciariae».<br />Gli Statuta civitatis Recanati del 1426 ordinano ai medici di impegnarsi sotto giuramento a non avere parte in alcuna farmacia o con alcun speziale, né avere affari con farmacisti in pubblico o in privato, per sé o per altri o per interposta persona a qualunque titolo: evidentemente si sente la necessità di precisare meglio, e vietare, tutte le possibili modalità escogitate dalla fantasia umana per il proprio tornaconto. Analoghe precisazioni ci sono negli Statuti della magnifica città di Verona del 1561, dove si aggiunge anche il divieto di indirizzare i pazienti in una specifica farmacia.<br />Ciononostante, è documentato che diverse città accettavano (o almeno tolleravano) accordi e società a vario titolo tra medici e speziali e che, anche dove vigeva il divieto, la sua efficacia era pari a quella delle «grida» di manzoniana memoria.</p><p class="sottotitolo">«Tengo famiglia»</p><p>Anche a Firenze, fin dal 1300, il divieto era chiaro e punito con pene pecuniarie esorbitanti, ma molti medici avevano continuato tranquillamente a gestire farmacie in proprio e altri aggiravano il divieto avviando una farmacia intestata a un congiunto, di solito un fratello o un figlio. Così nel 1550 il duca Cosimo I decise non solo di ribadire e inasprire le norme già note, ma anche di farle rispettare, scatenando così un putiferio. Gli uffici ducali vennero sommersi da lettere e suppliche di medici e cerusici che si trovavano nella spiacevole situazione di dover lasciare un’attività lucrosa, spesso più dell’arte medica, e tra di essi vi fu chi cercò di perorare la propria causa toccando un tasto a cui gli italiani sembravano assai sensibili già all’epoca, come si legge nella supplica di maestro Nanni Buselli, medico fisico della città di Arezzo, datata 27 novembre 1550: «Trovandosi lui gravato di otto figlioli co’ tale poche facoltà et avendo già dua suoi figlioli inviati al exercitio della spetieria e per fargli pigliare in tale exercitio qualche sussistentia [...] avendo in casa poca masserizia di tale exercitio che già li lasso suo padre perché no può con la medicina governare tal grande famiglia [...] bisogna che detto Nanni co’ tutta sua famiglia vadi mendicando perché non le possibile che col guadagno del medicare solo, quale ha poco, possa tal povera famiglia sustantare».<br />Non risulta che il duca si sia mosso a compassione né per Buselli né per gli altri che erano ricorsi a lui, salvo concedere alcuni mesi di proroga per lo smaltimento delle scorte di medicinali. <br />Tale ferrea decisione deve però aver avuto un’efficacia limitata nel tempo se, a Firenze come altrove, ricompaiono a cadenze regolari leggi e statuti che battono sempre sulla stessa proibizione.</p><p class="sottotitolo">Forse con l’Inquisizione</p><p>Ecco, quindi, che nella Serenissima nel 1608 viene nuovamente ricordato il divieto di «far conventicole» con gli speziali, mentre a Trento nel 1707 vengono riproposti gli statuti del XIV secolo con ulteriori precisazioni e pene pecuniarie. Ma vi è anche chi, a un certo punto, ha perso la pazienza e si è lasciato prendere un po’ la mano. Forse non a caso, era un uomo di Chiesa, l’Arcivescovo Gianfrancesco Stoppani, governatore dello stato di Urbino, che nel 1752 emise un Bando sopra quelli che medicano e fanno spezierie: «E credendosi impossibile, e come sarebbe nefando l’avere unione d’interesse i medici cogli speziali, intorno gli utili della spezieria, perciò rigorosamente si procederà, etiam per inquisitionem, contro simili, che tenessero interesse, o commercio unito, sotto pena di scudi cento per ciascheduno, ed altre etiam corporali a nostro arbitrio, anzi per toglier ogni ombra di corrispondenza, proibiamo ogni donativo, ancorché fosse de’ commestibili, sotto pena allo speziale che donerà, ed al medico che riceverà, di scudi 15 per ciascheduno, o ciascheduna volta».<br />Non sappiamo se e quante volte sia stata coinvolta l’inquisizione per tale reato, né se siano mai state comminate pene corporali, ma, come affermava il Beccaria nel suo Dei delitti e delle pene, non è tanto la gravità quanto la certezza della pena a dissuadere i malfattori. E probabilmente di certezze ce n’eran poche allora, visto che il sospetto di «conventicola» non era solo noto ai legislatori, ma diventava ormai di dominio popolare. Doveva essere un fatto quasi scontato se nel 1845 Arnaldo Fusinato, nella sua famosa poesia «Il medico condotto» recitava:<br />Ordini a caso qualche sciroppo,<br />O qualche pillola che costi troppo,<br />E’ tutto inutile, ragion non vale,<br />Tu sei d’accordo con lo speziale.</p><p class="sottotitolo">Epilogo</p><p>Al giorno d’oggi, pochi medici sono disposti a riconoscere che le aziende farmaceutiche possono influenzare le loro prescrizioni attraverso regali, viaggi, congressi pagati, corsi di formazione gratuiti. Alla domanda diretta se si sentano condizionati da tali favori, gli interessati affermeranno, in maggioranza, di essere, anzi, loro ad approfittere della casa farmaceutica. Nessuno trova scandaloso che chi produce e commercia cerchi in tutti i modi di vendere sempre di più e aumentare i profitti, attraverso la pubblicità e la promozione dei propri prodotti. <br />Ma poiché la vendita dei farmaci richiede come intermediario il medico, è ovvio che tale promozione sia fatta su di lui; era già chiaro ottocento anni fa.</p><p class="bibliografia">Bibliografia</p><ul><li>Diana E. Sanità d<span class="bibliografia">el Quotidiano. Storie minute di medici, cerusici e pazienti. Firenze: Lucio Pugliese, 1995.<br /></span></li><li class="bibliografia">Menichetti PL. Medici e Speziali a Gubbio. Città di Castello: Rubini e Petruzzi, 1974.<br /></li><li class="bibliografia">Soldi A. Origini ed evoluzione della legislazione farmaceutica in Italia. Milano: Guadagni, 1976.<br /></li><li><span class="bibliografia">Vanzan Marchini N</span>L. Le leggi di sanità della Repubblica di Venezia. Vicenza: Neri Pozza, 1998. <br /></li></ul>

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